Come si decide il passaggio dalla programmazione ordinaria alla differenziata e viceversa?

Ho dei dubbi riguardanti la tipologia di programmazione che il cdc propone alla famiglia per uno studente di scuola secondaria superiore. Poichè nel nostro ordinamento (come ben specificato nelle linee guida) basta una singola "non conformità" in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma mi chiedo: Nel caso limite che UN solo docente NON sia d'accordo per una programmazione curriculare ed insista a proporre nella sua disciplina una programmazione differenziata, come procede il CDC? Si decide a maggioranza? Quali criteri si seguono? Ed il docente deve poi adeguarsi alla decisione del cdc? I genitori che ruolo hanno? Coma avviene il passaggio opposto?

Da ordinaria a differenziata

Per passare alla programmazione differenziata serve una formale proposta del consiglio di classe e la successiva esplicita approvazione dei genitori.
Il CdC decide a maggioranza, come sempre, non è richiesta nessuna unanimità.
È vero che se anche per una sola materia è stata decisa la programmazione differenziata tutto il percorso diventa differenziato, ma questo non significa assolutamente che decida un unico insegnante. Come dire che alla fine dell’anno se un insegnante dice che uno studente è insufficiente nella sua materia è automaticamente respinto. Non è ovviamente così! Sulla promozione decide tutto il consiglio di classe, non solo lui.
Se effettivamente le difficoltà di un alunno con disabilità sono concentrate in una sola materia, non si passerà alla differenziata: sarà sostenuto, recupererà, avrà dei debiti, nella peggiore delle ipotesi ripeterà un anno (come i compagni, del resto) ma andrà avanti negli studi e uscirà con un diploma.
E in ogni caso senza il consenso dei genitori non si fa nulla.

Da differenziata a ordinaria

Questo punto è ora regolato dal DI 182/20 modificato nel 2023 con il DI 153 che ha aggiunto al decreto l’art. 10-bis, con un unico comma,  che dice:

Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado
1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

 

 

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Inserimento: 12 Settembre 2021 Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2024

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