E’ obbligatorio convocare il GLO intermedio?

E' obbligatorio convocare anche il GLO per la verifica intermedia? Si può omettere se non ci sono modifiche da apportare al PEI? Deve essere convocato il GLO al completo? Vanno raccolte tutte le firme?
Il riferimento normativo principale è l’art. 15 c. 10 della L. 104/92, modif. nel 2019, che dice che il GLO ha, tra gli altri compiti, anche quello di verificare il processo di inclusione, e quindi anche il PEI.
Solo il GLO pertanto può dire se ci sono revisioni da fare, e va necessariamente convocato. Se effettivamente emergerà che non sono necessarie revisioni se ne prende atto e si formalizza la decisione nel verbale.
Si veda anche il DI 182/20 che all’articolo 4 definisce compiti e tempi dei tre incontri annuali del GLO: entro il 31 ottobre quello iniziale per l’approvazione del PEI al comma 1, quello  per la verifica intermedia (da novembre ad aprile) al comma 2 e quello di fine anno entro giugno per la verifica finale del PEI e la proposta delle risorse per l’anno successivo al comma 3.
Il GLO va sempre convocato al completo, invitando formalmente tutti i membri indicati nel decreto costitutivo del dirigente.
In base alla Linee Guida, pag. 11, solo il PEI iniziale e finale va firmato da tutti i membri del GLO, eventuali modifiche approvate in quello intermedio basta, oltre al verbale, la firma del dirigente  nel frontespizio del PEI.
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Inserimento: 9 Luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio 2024

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