Esonero dall’insegnamento della lingua straniera per gli alunni con DSA.

È possibile per gli alunni con DSA l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera con il conseguimento del diploma dal valore legale e non, come negli anni precedenti, del solo attestato di frequenza? Come è possibile, inoltre, predisporre "prove differenziate con valore equivalente" se l'alunno è stato esonerato da quell'insegnamento?

Sì, questa è una novità introdotta nel 2017 dal DL 62 sulla valutazione.
La L. 170 del 2010 diceva che era possibile l’esonero alle lingue straniere per i DSA senza però specificare quali conseguenze questo avrebbe avuto. Il successivo DM 5669/2011 ha stabilito che l’esonero avrebbe portato sempre all’attestato, sia nel primo che nel secondo ciclo, ma il DL 62/17 ha stravolto questa impostazione: solo alla sec. di 2° grado resta l’attestato, all’esame di 1° grado si consegue un diploma valido.
Quando il DL parla di “prove differenziate con valore equivalente” si riferisce a tutto l’esame, non alla prova di lingua straniera. Le prove d’esame sono “differenziate” perché non si sosterrà quella di lingua straniera (o una parte se l’esonero riguarda solo una delle due lingue e non entrambe). Da notare anche l’innovazione lessicale per cui, diversamente da come eravamo abituati, “differenziato” significa ore semplicemente “differente” ma, in questo caso, comunque valido per il titolo.

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Inserimento: 8 Luglio 2021

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