Quali sono i compiti del GLI? Sostituisce il GLHI?

Il DLgs. 66/2017 art.9 sostituisce l'art.15 della legge 104/92 e stabilisce l'istituzione del GLI a partire dal 1° sett. 2017. Non è menzionato il GLHI, previsto dall'art.15 della legge 104/92. Il GLHI è stato annullato e quindi i suoi compiti sono stati inglobati definitivamente in quelli del GLI che si occuperà della redazione, attuazione e verifica del PAI per tutte le tipologie di alunni con BES?

L’art. 9 del DL 66/17 sostituisce l’art. 15 della L. 104 con un testo completamente nuovo e anche il comma 2 del vecchio articolo 15, quello che prevedeva il gruppo di istituto, va considerato abrogato.

Nuovo testo della Legge 104/92, art. 15 commi 8 e 9
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e’ istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI e’ composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche’ da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo e’ nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonche’ i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo’ avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita’ maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il nuovo GLI si configura pertanto come un gruppo di lavoro tecnico, non rappresentativo, con due compiti fondamentali:
1 – supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione
2 – supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Se prendiamo alla lettera l’art. 2 del DL 66, sia il GLI che il Piano per l’Inclusione (che sostituisce evidentemente il PAI) dovrebbero occuparsi solo di alunni certificati in base alla L. 104/92.
Il ministero non è mai intervenuto, con note o altro, su questo argomento.

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Inserimento: 11 Agosto 2021 Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2022

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