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* Cos’è il PDP e quali norme lo regolano?

Cos’è il PDP? Quali norme lo regolano? Chi lo deve redigere? Entro quale tempi? Che ruolo hanno i genitori? 

Il PDP, Piano Didattico Personalizzato, è il documento con cui la scuola definisce gli interventi  didattici personalizzati previsti per un alunno con DSA o altre esigenze educative particolari.

Norme e procedure sono diverse rispetto a queste due situazioni.

PDP per alunni con DSA certificati (L. 170)
In caso di DSA L. 170/10 è obbligatorio e, in base alle Linee Guida sui DSA del 2011,  va redatto ogni anno dagli insegnanti (team docenti o Consiglio di classe) al massimo entro il primo trimestre, meglio prima ovviamente. I genitori vanno coinvolti perché in base alle Linee Guida deve esserci un “raccordo”, ossia un momento di scambio di informazioni, con loro. Le modalità di redazione e confronto (scelta del modello, eventuale organizzazione di un incontro, coinvolgimento degli specialisti…) sono decise dalla scuola.
E’ opportuno venga firmato dai genitori ma la loro firma non è indispensabile perché essi  hanno già autorizzato la scuola a attivare una personalizzazione formale quando hanno  consegnando a scuola la certificazione di DSA chiedendo l’applicazione della L. 170.
E’ fondamentale prevedere successivamente rigorosi momenti di monitoraggio per verificare se effettivamente gli interventi progettati stanno producendo i risultai previsti.

PDP per altri alunni, non  tutelati formalmente dalla L. 170
Il PDP può essere redatto anche per altri alunni: parliamo in particolare di DSA non formalmente certificati o di altre tipologie di disturbi non riconducibili all’apprendimento e non specifici.
In questi casi la scuola è obbligata a intervenire per superare il problema ma può scegliere quale strumento di progettazione adottare: redigere un PDP, oppure definire gli interventi  specifici utilizzando sistemi meno formali ma anche puntare su una personalizzazione diffusa e informale, destinata a tutta la classe.
Anche in questo caso è la scuola che decide strumenti e modalità. 
Se si pensa di redigere un PDP bisogna necessariamente acquisire il consenso dei genitori  perché in questo caso non abbiamo la consegna della diagnosi alla scuola finalizzata alle tutele previste per Legge, come nel caso dei DSA con L. 170. La necessità della firma dei genitori è indicata nella C.M. 8 del 6/3/2013 che, assieme alla Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e alla nota n. 2563 del 22/11/13 rappresentano i riferimenti normativi principali del 2013.
Da considerare anche le più recenti note ministeriali n. 1143 del 2018 e n. 562 del 2019.

Strumenti compensativi per alunni BES nelle prove INVALSI

Quali strumenti compensativi possono usare i BES nelle prove invalsi?

Con la nota del 4/2/22 Invalsi ha modificato le norme sulla personalizzazione delle prove per gli alunni con bisogni educativi speciali estendendo la possibilità anche a quelli individuati dalla scuola, purché sia stato approvato un PDP sulla base di una certificazione clinica.
Essi possono fruire degli stessi strumenti compensativi previsti per i DSA:
– nella primaria (prove cartacee): quelli previsti nel PDP
– nella secondaria (prove al computer): quelli forniti da Invalsi: Tempo aggiuntivo e  Sintetizzatore vocale (text to speech).
Rispetto ai DSA non è possibile l’esonero dalla prova di inglese.

 

Novità per l’esame degli alunni BES non riconosciuti dalla L. 104/92 o 170/10?

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Cosa cambia con il DL 62/17 per l’esame degli alunni con bisogni educativi non riconosciuti dalla L. 104/92 o 170/10?

Gli altri alunni con BES non vengono neppure nominati dal DL 62 e questo ha portato all’inizio a una posizione molto rigida per loro, con l’esclusione di ogni possibilità di personalizzazione (nota MIUR 2936/18). Dall’a.s. 2018/19 è tornata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi se previsti nel PDP ma solo per alunni con certificazione clinica (Nota MIUR 5772/19) escludendo quindi tutti gli alunni individuati come BES per motivi culturali o linguistici.
Gli studenti stranieri di recente immigrazione, per i quali è stato deciso di sostituire la seconda lingua comunitaria con l’insegnamento di italiano L2, sostengono solo la prova di inglese, non quella di francese, tedesco o spagnolo (DM 741/17 art.9 c. 4).

Sostenere prove diversificate anche senza PDP.

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Può un alunno, Scuola Secondaria di 1° grado, senza alcun PDP o diagnosi per BES, ma con evidenti difficoltà in alcune materie, sostenere prove semplificate o comunque diversificate?

La valutazione ha una funzione formativa e il suo scopo è quello di promuovere l’apprendimento, non solo di misurarlo.

Se questo alunno ha delle difficoltà e non è in grado di seguire la programmazione della classe, suppongo che gli insegnanti stiano lavorando su obiettivi inferiori, con strategie adeguate, cercando di portarlo al livello degli altri prima possibile e per quanto possibile.

Nel frattempo valuteranno se ha imparato quello che loro gli stanno insegnando, non certo quello che dovrebbe già sapere. Se l’insegnamento è stato personalizzato, per forza lo deve essere anche la valutazione.

Si insegna quello che può essere imparato, e poi si valuta quello che si è insegnato.

È una regola dell’apprendimento e vale anche se non ci sono diagnosi o PDP.

* Agli alunni con BES si applica o no la L. 170?

Agli alunni con BES ma non DSA si applica o no la Legge 170 del 2010? Se sì, fino a che punto?

La L. 170/10 si applica solo agli alunni con DSA regolarmente certificati.

Per gli altri alunni con esigenze particolari è senza dubbio possibile prevedere personalizzazioni di vario tipo sostanzialmente analoghe a quelle della L. 170, compresi gli strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché modalità diverse di verifica nella valutazione intermedia (esami a parte, quindi). Ma dal punto di vista giuridico è un’altra cosa.

Le differenze principali riguardano il fatto che con i DSA è obbligatorio esplicitare la personalizzazione, ossia approvare un PDP, negli altri casi no e che nella valutazione formale (esami di stato e prove Invalsi) ci sono degli adattamenti che sono possibili in caso di DSA formalmente certificata con L. 170, ma non negli altri casi.

Vedere anche la FAQ della categoria Esami

Disturbo aspecifico dell’apprendimento.

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Volevo sapere se un bambino che riporti la seguente diagnosi debba beneficiare delle disposizioni della legge 170 del 2010: disturbo aspecifico dell’apprendimento di grado moderato (F81. 9) in soggetto con funzionamento cognitivo limite (F80) e deficit dell’attenzione e dell’attività con maggiore componente attentiva (F90. 0).

La L. 170/10 riconosce solo i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Con una diagnosi di questo tipo viene detto chiaramente che disturbi specifici non ce ne sono e quindi non si può applicare la legge sui DSA.

Ma questo non significa che il bambino non vada tutelato, e la scuola dovrà decidere come.

Fino al momento dell’Esame di Stato (visto che parla di “bambino” penso sia ancora lontano) la scuola può applicare per questo alunno tutte le personalizzazioni previste dalla L. 170 per i DSA.

Diagnosi di ADHD redatte da un privato.

Ac1

Che valore hanno le diagnosi di ADHD redatte da un privato? La scuola dice che non è una certificazione valida e non intendono redigere nessun PDP. Se la faccio approvare dall’ASL diventa una certificazione ufficiale e posso quindi chiedere il PDP?

Quella che la hanno rilasciato in effetti non è una certificazione ma una diagnosi, ma questo non significa che la scuola sia autorizzata a ignorarla. La certificazione è un atto che consente di esercitare dei diritti garantiti dalla legge, e per la scuola significa disabilità (L. 104/92) e DSA (L. 170/10). Nel vostro caso si tratta di una diagnosi, ossia di un atto che ha essenzialmente valore informativo in cui di dichiara il disturbo di attenzione (ADHD) e si forniscono indicazioni operative per ridurne al minimo gli effetti negativi.

A meno che non venga riconosciuta una disabilità, dal punto di vista legale non cambia nulla se la diagnosi è rilasciata dall’ASL. Può, forse, contribuire a cambiare l’atteggiamento della scuola, ma questo è un altro discorso.

Il consiglio di classe non è obbligato ad approvare un PDP ma non può rifiutarsi di intervenire per superare il problema, soprattutto quando esso è stato formalmente segnalato e documentato attraverso una diagnosi clinica.

Su questa questione il MIUR ha avuto atteggiamenti non proprio lineari ma sul principio che la discrezionalità del consiglio di classe riguarda solo la scelta dello strumento di programmazione (PDP o non PDP) mentre è obbligato a predisporre adeguati interventi di personalizzazione, i vari pronunciamenti del ministero dal 2013 a oggi sono tutti concordi. Segnalo in particolare la nota 562 del 3 aprile 2019.

Suggerisco anche la lettura di questa nota dell’USR Piemonte che riporta alcune interessanti sentenze della magistratura:

https://www.integrazionescolastica.it/upload/art1273/Nota%20n.%208935.pdf