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Si riunisce il GLO perché vogliono ridurre l’orario scolastico

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A fine gennaio si riunisce il GLO perché vogliono ridurre l’orario scolastico al figlio di una mia amica perché gli insegnanti hanno difficoltà nella gestione. I genitori sono contrari e vogliono che il figlio frequenti il tempo pieno. Per favore potrei sapere la normativa che tutela il bambino e il suo diritto allo studio senza orario ridotto?

La scelta dell’offerta formativa (tempo pieno o normale) spetta solo ai genitori. La scuola può rifiutare un’opzione all’atto dell’iscrizione per mancanza di posti, ma non perché la giudica inadatta un bambino.

Rifiutare l’iscrizione al tempo pieno in caso di disabilità si configura di sicuro come un atto di discriminazione. La L. 67 del 2006 definisce (art. 2 c. 2) discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Il Tempo pieno ha anche una funzione sociale dato che consente a tanti genitori di svolgere un lavoro e questo vale di sicuro per quelli che hanno bambini con disabilità.

I problemi si affrontano, ma si può escludere nessuno.

Il GLO non ha nessun potere di decidere in merito se non sono d’accordo anche i genitori.

* Chi decide le ore di frequenza dell’alunno?

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Seguo da quest’anno un alunno con autismo grave, non verbale, con diversi comportamenti-problema (seconda media, orario ridotto di 18 ore). Dopo i primi mesi di difficile adattamento alla nuova insegnante (ho ricevuto morsi, graffi, tirate di capelli ect.) finalmente il ragazzo ha imparato a fidarsi, mi riconosce come guida e le cose sono nettamente migliorate. I genitori, avvocati di successo e da anni in scontro con la Scuola, sono molto contenti del mio operato e dell’educatore che mi affianca, tanto che vorrebbero aumentare le ore di frequenza scolastica del figlio. Minacciano di far ricorso al TAR e far valere il diritto allo studio. Pur volendo andare incontro alle richieste della famiglia e vedendone i presupposti favorevoli, è tuttavia partito un balletto al rilancio sulle ore da aumentare. La famiglia parla di 6 ore che, a nostro avviso (Consiglio di classe e preside), sarebbero troppe e deleterie per il benessere dell’alunno. Davanti alle richieste irrealistiche di una famiglia chiaramente esasperata, chi, in ultima istanza, decide le ore di frequenza dell’alunno? Nel dubbio ho convocato un incontro con l’equipe psicoeducativa pur essendo da poco arrivata una nuova neuropsichiatra che non conosce il ragazzo.

La frequenza con orario ridotto è una soluzione eccezionale, che deve essere decisa nel GLO e condivisa da tutti ma che richiede in ogni caso il consenso dei genitori.

In questo caso i genitori hanno accettato in un primo momento la riduzione a 18 ore considerando le oggettive difficoltà della scuola ad accogliere il ragazzo (più che del ragazzo ad andare a scuola) ma mi sembra normale che ora, visto che la situazione è migliorata, chiedano un allungamento dei tempi del servizio.

È loro diritto farlo e la scuola deve per forza confrontarsi con loro e cercare un compromesso: non può unilateralmente considerare irrealistiche le loro richieste o pensare di essere unica autorizzata a decidere sul benessere dell’alunno.

I genitori non hanno bisogno di un ricorso al TAR per ripristinare l’orario completo: se decidono di venire prendere il ragazzo come gli altri genitori, quando termina la scuola per tutti, cosa potete fare?

La funzione strumentale fa parte del GLI o del GLO?

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In base alla nuova normativa (decreto 96 del 2019) la funzione strumentale per l’inclusione fa parte del GLI o del GLO?

Il DL 96/19 neppure nomina la Funzione Strumentale.

Dovrebbe essere scontato che faccia parte del GLI ma deve essere nominata dal DS, non è automatico.

Non è automatica né obbligatoria neppure la partecipazione ai vari GLO, serve sempre la nomina del dirigente.

Verifica finale del PDP

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Mia figlia, prima media, plusdotata ad altissimo potenziale, certificata da psicologa privata, ha avuto un PDP a gennaio (generico e inconcludente) che non abbiamo potuto discutere ma solo firmare. Ora siamo stati convocati a scuola per firmare la relazione finale del PDP (mai messo in pratica).
È questa la procedura corretta? Possiamo non firmare qualora ci fossero riportate inesattezze?

Nessuna norma regola contenuti e modalità di approvazione di questi PDP. Per analogia si applicano di solito le procedure previste per gli alunni con DSA (L. 170/10 e decreti attuativi) ma di fatto le scuole possono agire come vogliono.

In caso di DSA è previsto il monitoraggio degli interventi, ma non una relazione finale. Il fatto che la scuola abbia prodotto una verifica del genere, anche se senza confronto con i genitori, è un fatto positivo.

Siete certamente liberi di non firmare se il testo non vi convince, ma fatevi rilasciare comunque una copia.

Consiglio sempre in questi casi di motivare la vostra decisione perché la mancata firma da sola non produce nessun effetto.

Qual è il rapporto tra GLI e GLO?

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Qual è il rapporto tra GLI e GLO? In che modo questi due gruppi di lavoro possono interagire?

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), da intendere con estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap previsto dalla Legge 104/1992 art. 15, c. 2, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 66/2017 come modificato dall’art.8 c.8 del D.Lgs. 96/2019, “ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI”.
Possono essere membri del GLO anche “docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI” (art. 3 c. 5, DI 182/2020).
Pertanto, il GLI ha compiti rivolti al collegio dei docenti e all’attuazione del Piano per l’inclusione dell’istituzione scolastica, mentre il GLO ha compiti specifici rispetto a ogni alunno/a con disabilità.

Quanto sono vincolanti le proposte sulle ore di sostegno del GLO?

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La norma prevede che il GLO elabori la proposta delle ore di sostegno necessarie. Mi chiedo quanto questa “proposta” sia vincolante. Se le ore indicate non vengono coperte, che succede?

Anche prima era il GLO, anche se non si chiamava così, che aveva il compito di proporre le risorse di sostegno necessarie. DL 78/10 art. 10 c. 5 e, prima ancora, DPCM 185/2006 art. 3 c. 2.

Si tratta di una proposta, per cui la decisione spetta ad altri (all’USR in questo caso) ma è una proposta molto autorevole perché il GLO, come prima il GLHO, è considerato l’unico organo tecnico in grado di definire i bisogni. Se si arriva in tribunale, la proposta del GLO è considerata determinante.

* Quali e quanti sono gli incontri obbligatori del GLO?

Quali e quanti sono gli incontri obbligatori del GLO? Sono veramente 3, come prevedeva l’ articolo 4 del DM 182 annullato dal TAR?
Si devono fare anche se si sa già che i rappresentanti dell’ASL non parteciperanno e si tratterebbe di un colloquio tra genitori e docenti, nella maggior parte dei casi?

Sì, gli incontri del GLO sono tre: uno iniziale, uno intermedio, e uno per la verifica finale.

Norma di riferimento è il DL 66/17 che rimane pienamente in vigore anche dopo la sentenza del TAR. Vedere in particolare l’art. 7 c. 2 lettera g e lettera h.

g) [il PEI] e’ redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e’ redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed e’ aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e’ assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e’ garantita l’interlocuzione tra le
istituzioni scolastiche interessate ed e’ ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
h) e’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Sono pertanto previsti almeno tre incontri:
– uno entro ottobre per la redazione del PEI valido per l’anno in corso;
– uno alla fine dell’anno, entro giugno, per la redazione di un PEI in via provvisoria per l’anno successivo coincidente, per gli alunni che già hanno un PEI in vigore, con la verifica finale l’approvazione delle risorse;
– almeno uno di verifica intermedia. 

A ogni incontro saranno invitati tutti i membri e si spera che almeno a qualcuno partecipino tutti, ASL compresa. In particolare per quello intermedio, che ha meno vincoli di calendario (si può fare da novembre ad aprile) dovrebbe essere più facile concordare la data.

Continueranno con un unico incontro all’anno perché l’ASL non viene

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Nella scuola di mio figlio dicono che l’ASL della nostra provincia sta facendo ostruzionismo e non manderà rappresentanti per tutti gli incontri per cui loro continueranno con un unico incontro all’anno quando è possibile e che come si è sempre fatto.

Gli incontri vanno fatti indipendentemente dalla disponibilità dell’ASL. La responsabilità delle convocazioni è tutta della scuola, non possono scaricare le colpe su altri.

Una scuola paritaria può non convocare il GLO?

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Una scuola paritaria dice che loro non sono tenuti a convocare il GLO. È vero?

Assolutamente no. Le scuole private che hanno chiesto di diventare paritarie si sono formalmente impegnate a rispettare tutta la normativa di quelle statali anche per quel che riguarda le norme sull’inclusione degli alunni con disabilità. L. 62/2000 art. 1 c. 4/e.

Avere copia dei documenti in fase preparatoria.

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I genitori possono avere copia di questi documenti mentre sono ancora nella fase preparatoria, allo stato di bozze e senza le firme?

Il documento allo stato di bozza non è ancora “atto amministrativo” per cui non si applicano le norme sul diritto di accesso. 

In base al DM 182/20 art. 4 c. 9 i membri del GLO, genitori compresi, “hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali”. Senza dubbio quindi durante l’incontro possono avere a disposizione il testo del PEI proposto.

Poter consultare, in anticipo e con calma, la bozza proposta dalla scuola può essere una modalità efficace per ottimizzare i tempi dedicati all’incontro, ma non è obbligatorio. Se la scuola rifiuta dovrà necessariamente programmare gli incontri del GLO prevedendo tempi adeguati a una corretta presa visione dei testi in discussione.

Anche in caso di DSA, pur non essendo previsto un incontro formale come il GLO, la normativa prevede al momento della redazione del PDP una fase di “raccordo” con la famiglia (Linee Guida MIUR sui DSA del 2011, par. 3.1) e di sicuro non è corretto sottoporre ai genitori dei documenti definitivi senza averli prima consultati.

* Avere una copia di PEI, PDP e verbali.

I genitori possono avere una copia di PEI, PDP, verbali o altri documenti che riguardano l’inclusione scolastica del loro figlio?

Certamente i genitori possono chiedere alla scuola di avere copia dei documenti ed è loro diritto riceverle. È una norma generale: il cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia pagando solo le spese di duplicazione (L. 241/90). La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

Quando l’interesse del cittadino è evidente e non è previsto l’uso del documento a livello giudiziario, la normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti.

Parlando di alunni con disabilità a scuola, il principio viene ribadito nelle Linee Guida MIUR per l’integrazione scolastica del 2009 dove, a pag. 19, si legge: «la documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta».

I genitori fanno parte del GLO e come tali hanno certamente accesso al PEI, anche in fase preparatoria, essendo un  documento che sono chiamati a discutere e approvare (L. 104/92 art. 16 c. 10). Come tutti i partecipanti a un incontro hanno diritto ad avere copia del verbale che  va anche sottoposto all’approvazione di tutti i presenti, genitori compresi, prima di diventare effettivo.