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Non è in grado di muoversi con i mezzi pubblici ma dovrebbe attraversare la città

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Può una scuola prevedere per un ragazzo con disabilità, che non è ancora in grado di muoversi con i mezzi pubblici e attraversare la città, un percorso di alternanza scuola lavoro che preveda la sua autonoma partecipazione, non affiancato da nessun tutor senza consultare prima la famiglia e senza aver inserito tale progetto nel PEI?

Il nuovo PEI applica il DL 66/17 che inserisce anche il PCTO (alternanza scuola lavoro) tra i punti da definire nel PEI (art. 7 c. 2 lettera e). IL PEI:

«e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;»

E il PEI è redatto dal GLO di cui fanno parte anche i genitori, che quindi di sicuro vanno consultati.
Tra gli obiettivi di questo percorso c’è l’autonomia, ma deve essere ovviamente un obiettivo possibile e raggiungibile. Se non è ancora acquisito, si progetta come intervenire, come indicato nel DL.

Solo le iniziali o nome intero?

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Per quanto riguarda il nome del minore su compilazione pei.
Io ho sempre inserito solo le iniziali di cognome e nome per la privacy in quanto mi è sempre stato detto di fare così e oltretutto lo ritenevo giusto. Quest’ anno mi è stato detto di mettere il nome per intero.

Nel documento ufficiale, quello regolarmente firmato, vanno messi i nomi per esteso, altrimenti non avrebbe valore.

Poiché contiene dati sensibili e non è possibile fare fotocopie per gli insegnanti, in certi casi si ritiene utile estrarre delle versioni anonime, da poter conservare privatamente e consultare quando serve. In queste copie si omettono o si cancellano tutti i riferimenti diretti alle persone (nome dell’alunno, classe, nomi dei genitori…) aggiungendo, se ritenuto necessario, un codice identificativo (lettere e/o numeri) scelto a piacere, registrato assieme al nome vero in un documento a parte.

In un contesto ristretto come una scuola, usare le iniziali anziché cognome e nome per intero non garantisce l’anonimato perché il titolare sarebbero troppo facilmente identificabile.

La scuola vuole che firmiamo il PEI nonostante l’istruzione parentale

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Ho comunicato all’inizio dell’anno alla scuola il formale ritiro e l’attivazione dell’istruzione parentale per mia figlia di 7 anni con disturbo dello spettro autistico. La dirigente ci ha convocati per la firma del PEI anno di questo anno scolastico e anche di quello del prossimo anno 2021/22. Potrebbe dirmi, cortesemente a quale riferimento giuridico posso appellarmi, per non firmare il documento, visto che la bambina è seguita privatamente, e non ha mai frequentato la scuola pubblica? A giugno farà gli esami in un’altra scuola.

Ovviamente potete rifiutarvi di firmare, e non avete bisogno di nessuna giustificazione per farlo.

Per questa scuola voi siete dei privati cittadini, e ci sono anche rigorosi vincoli di privacy da considerare.

La scuola ha probabilmente nel suo archivio la documentazione sulla disabilità che avete a suo tempo consegnata. Può conservarla per giustificare in futuro, ad esempio, la richiesta dell’insegnante di sostegno per quest’anno se fatta prima della vostra comunicazione sul ritiro, ma non può più assolutamente utilizzare quelle informazioni per altri scopi, come la redazione di un PEI o addirittura, come sembra, la richiesta di risorse per l’anno successivo.

Se la scuola insiste, può essere opportuno coinvolgere l’Ufficio Scolastico Regionale. E ci può star bene anche una diffida formale.

Serve un PEI per una ragazza con disabilità che chiede l’idoneità alla seconda media?

Gc2

Può essere redatto un PEI per una ragazza con disabilità e livello cognitivo al di sotto della norma che si presenta per ottenere l’idoneità alla seconda media avendo aderito all’educazione parentale? Se si chi lo deve redigere? Oppure può essere redatto un PDP nel quale si evidenza la necessità di svolgere questi esami con prove equipollenti e l’assistente educativa presente?

Va redatto il PEI provvisorio se la ragazza termina l’istruzione parentale e l’anno prossimo si è iscritta da voi, ma sarà finalizzato alle risorse non all’esame di idoneità. Se continuerà con l’istruzione parentale non va redatto neppure quello.

Sia PEI che PDP sono documenti che descrivono gli interventi che la scuola attiva per i suoi alunni, ossia quelli che stanno frequentando.

Questa ragazza è in istruzione parentale e la scuola deve solo verificare gli apprendimenti, non progettare interventi.

I genitori chiederanno che la loro figlia venga sottoposta all’esame seguendo delle personalizzazioni, in base alla documentazione clinica allegata, che indicheranno loro (o insegnanti di loro fiducia) attraverso un piano didattico che può essere simile a un PEI (redatto però da loro) perché con l’istruzione parentale hanno dichiarato di volersi occupare da soli dell’istruzione della loro figlia.

Verifica finale del PDP

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Mia figlia, prima media, plusdotata ad altissimo potenziale, certificata da psicologa privata, ha avuto un PDP a gennaio (generico e inconcludente) che non abbiamo potuto discutere ma solo firmare. Ora siamo stati convocati a scuola per firmare la relazione finale del PDP (mai messo in pratica).
È questa la procedura corretta? Possiamo non firmare qualora ci fossero riportate inesattezze?

Nessuna norma regola contenuti e modalità di approvazione di questi PDP. Per analogia si applicano di solito le procedure previste per gli alunni con DSA (L. 170/10 e decreti attuativi) ma di fatto le scuole possono agire come vogliono.

In caso di DSA è previsto il monitoraggio degli interventi, ma non una relazione finale. Il fatto che la scuola abbia prodotto una verifica del genere, anche se senza confronto con i genitori, è un fatto positivo.

Siete certamente liberi di non firmare se il testo non vi convince, ma fatevi rilasciare comunque una copia.

Consiglio sempre in questi casi di motivare la vostra decisione perché la mancata firma da sola non produce nessun effetto.

Sul debito di funzionamento: le capacità dell’alunno sono inversamente proporzionali all’entità delle difficoltà?

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Un chiarimento sulla compilazione dell’allegato C – debito di funzionamento- Prima pagina- relativamente alla situazione iniziale in rapporto alle “capacità “ dell’alunno. Se una o più dimensioni risultano essere assenti o lievi le entità delle difficoltà sono inversamente proporzionali?

La classificazione assente, lieve ecc. è riferita all’entità delle difficoltà.
Si parla di “capacità”, secondo i principi dell’ICF, indicando quello che sa fare la persona al netto degli interventi di contesto, facilitazioni e riduzione delle barriere.

Il PEI provvisorio in caso di passaggio di ordine di grado scolastico?

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Il PEI provvisorio va redatto anche in caso di passaggio di ordine di grado scolastico? Esempio da infanzia e primaria.

No. Solo in caso di nuova iscrizione o nuova certificazione, quando non c’è nessun PEI in vigore. Se è già stato approvato il PEI, esso va verificato alla fine dell’anno, inserendo in sostanza le stesse informazioni del PEI provvisorio.

* In cosa consiste la verifica finale del PEI?

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”. L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.

Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo, sostegno e educatori.

È obbligatoria la sezione sul Progetto Individuale?

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È obbligatorio nel PEI compilare anche la sezione “Raccordo con il Progetto Individuale”?

Il Progetto Individuale viene redatto dall’ente locale su richiesta della famiglia, e non è pertanto obbligatorio.
La sezione 3 del modello PEI prevede due voci.

La prima contiene ” Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia” e si compila solo se il progetto effettivamente esiste ed è stato consegnato in copia alla scuola dalla famiglia.

La seconda ” Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)” nel caso appunto la famiglia l’abbia chiesto all’ente locale ma non sia stato ancora predisposto.

Se il Piano Individuale non è stato approvato e neppure è stato richiesto, questa sezione del PEI non può essere compilata. Eventuali osservazioni o indicazioni sulla necessità di interventi a livello territoriale si inseriranno in altre sezioni del PEI in particolare nelle sezioni 6 e 7 sul contesto e 9 sull’organizzazione generale dove ci sono anche alcune voci su interventi e attività extrascolastiche.

* La scadenza di ottobre è obbligatoria?

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Il PEI deve essere obbligatoriamente approvato entro il mese di ottobre?

Il PEI va approvato “di norma” entro ottobre (DL66/17 art. 7 comma 2 lettera g) e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. È una regola che certamente ammette eccezioni, ma devono rimanere tali, ristrette alle situazioni in cui effettivamente l’approvazione entro ottobre risulta un problema.

Del resto quando la situazione è stabile, l’alunno è ben conosciuto e i docenti confermati, non c’è neppur emotivo di aspettare la fine di ottobre e il PEI si può benissimo approvare prima.

Sospensione disciplinare e alunnI con disabilità

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Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione. Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti). È una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Ricordiamo infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche sul comportamento.

Temo che con la differenziata possa essere poco seguito.

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Temo che con la differenziata possa essere poco seguito. Gli hanno detto che non dovrà fare esame e compiti a casa. Come posso vigilare perché invece lavori, e tanto? Siamo in un Alberghiero.

Il rischio che la programmazione differenziata deresponsabilizzi gli insegnanti e riduca eccessivamente le aspettative di apprendimento è reale. Fa bene a porsi il problema su come contrastarlo, cominciando a confutare le notizie false:
– non è vero che non dovrà fare compiti per casa: sono decisioni educative, che rientrano nella personalizzazione. Se i compiti per casa gli sono utili saranno personalizzati, ma continua a farli;
– non è vero che non dovrà sostenere l’esame: farà un esame su prove diverse ma sarà un vero esame, svolto nella stessa maniera degli altri, con la stessa commissione. 
In ogni caso la scuola deve sviluppare le potenzialità dell’alunno, ossia portarlo a raggiungere il massimo degli obiettivi formativi e di apprendimento. 
Il principale strumento di programmazione, sul quale vigilare, è come al solito il PEI.
Nel GLO insista soprattutto affinché le discipline, su cui incontrava meno difficoltà, continuino ad essere svolte interamente, senza nessuna riduzione dei contenuti. Nelle altre: solo riduzioni strettamente indispensabili.