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Anche nell’alternanza scuola lavoro dovrebbe avere un educatore vicino?

Hj4

Sono la mamma di un ragazzo disprassico con borderline cognitivo,16 anni frequenta terzo anno di scuola professionale con scelta quest’anno, indirizzo sala. I primi due anni passati a fare cucina e sala insieme con una educatrice vicino per la pratica. Quest’anno ha iniziato alternanza scuola lavoro, ha fatto già una prima esperienza ieri, ma non è andata molto bene, catapultato in una fiera del gusto più grande di lui… Ha finito la serata con una sorta di collasso da stress perché non si sentiva all’altezza. Ora chiedo, ma anche nell’alternanza scuola lavoro, non dovrebbe avere un educatore vicino?

L’alternanza scuola lavoro per gli studenti con disabilità va adeguatamente progettata, individuando la tipologia di attività più adatta ma anche le risorse necessarie. Era così anche prima ma con il DL 66/17, art. 7 c. 2/e e con il nuovo modello di PEI,  è ufficialmente specificato che questo progetto va inserito nel PEI ed è quindi di competenza del GLO di cui fanno parte anche i genitori.
L’obiettivo deve necessariamente essere l’autonomia, perché nessuna azienda assumerebbe una ragazzo che deve avere sempre qualcuno vicino solo per lui, ma è appunto un obiettivo, da perseguire attraverso un percorso che può prevedere benissimo all’inizio anche interventi di supporto.

* Continuità per l’assistente all’autonomia

Vorrei sapere se vi è un obbligo di continuità per l’assistente all’autonomia a scuola.
Mio figlio ne aveva una assegnata, lo scorso anno è stata in maternità  e ora al sul rientro, e al passaggio alla primaria, non ce l’hanno riassegnata e non sembra ci si un motivo valido apparente.
La sostituta ha territorialità diversa e poi non ha la stessa presa sul bambino, e comunque non è  stata riassegnata neanche lei, ma una nuova figura.
Stiamo facendo il possibile per farla tornare la “titolare”, che nel frattempo aveva fatto diverse visite al bambino per farsi vedere dal piccolo. Abbiamo qualche appiglio secondo lei?

Si può chiedere, ma non c’è nessuna norma generale che obblighi alla continuità per il personale di assistenza degli enti locali.

La famiglia rifiuta l’assistente igienico personale

Gg5

Sono un docente di sostegno delle scuole superiori di secondo grado. Mi domando ai fini di una maggiore inclusione e per motivi di responsabilità … cosa bisogna fare se la famiglia dell’alunno rifiuta l’assistente igienico personale e il collaboratore scolastico poiché, a loro avviso, autonomo?  Il ragazzo è ipovedente e con evidenti difficoltà motorie.  Per il prossimo anno cosa bisogna prevedere nel PEI?

Potete lasciar che faccia da solo, con una persona pronta a intervenire in caso di bisogno, su richiesta del ragazzo.
Non vedo altre soluzioni. Se veramente è autonomo saremo tutti contenti.

* A chi spetta l’assistenza?

Gg3

Secondo la normativa a chi spetta l’assistenza di base ( per gli spostamenti, igienica, ..) degli alunni disabili che ne hanno diritto? E l’assistenza per le comunicazioni e le relazioni? Mi può indicare la nuova normativa di riferimento?

L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.

L’assistenza per la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.

La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.

La normativa si basa prima di tutto sul contratto di lavoro della scuola.

Il DL 66/17 riafferma all’art. 3 c. 2/c l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.

Ricordo infine che è compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.

Non lo accettano nello scuolabus perché non è autonomo

Ge2

Mio figlio Fabio è autistico non autosufficiente, ha 11 anni e inizierà lunedì la secondaria di primo grado.
Abbiamo fatto l’iscrizione al trasporto scolastico. L’iscrizione è stata presa in carico e non è stata rigettata ma Fabio non potrà prendere lo scuolabus coi compagni perché non hanno un assistente a bordo e non c’è nessuno che possa accompagnarlo dal bus alla scuola e dalla scuola al bus.
Hanno chiesto di portare pazienza e di intraprendere un percorso per insegnare a Fabio a muoversi in autonomia per potergli permettere di utilizzare il mezzo da solo.
È legale tutto questo? Come devo muovermi per aiutare mio figlio?

Il trasporto degli alunni con disabilità prevede anche l’assistenza, se necessaria. Questa è di competenza del comune.

Il trasporto scolastico è un diritto garantito, che deve essere concretamente fruibile, non basta offrire un posto in pulmino a un alunno che da solo non ci può salire o che va sorvegliato altrimenti può farsi del male.

C’è anche una sentenza della cassazione del 2020 (non specifica sulla disabilità)

https://www.asaps.it/29823-oltre_all_autista_i_comuni_devono_garantire_un_accompagnatore_sugli_scuolabus.html

L’accompagnamento dallo scuolabus all’edificio scolastico, e viceversa, è invece di competenza della scuola, e va svolto dai collaboratori scolastici.

Deve pertanto muoversi su due fronti: raccomandata/PEC al sindaco per l’accompagnamento nel pulmino, al dirigente scolastico per l’assistenza dal pulmino alla scuola.

Assistenza infermieristica

Gh7

Sono la mamma di una bambina disabile art 3 comma 3. La bambina ha 3 anni, ha una miopatia ed è portatrice di tracheostomia e peg. Il 14/9/20 ha iniziato a frequentare la materna ma non ha assistenza infermieristica e la bambina senza infermiera non può assolutamente frequentare in quanto va aspirata spessissimo, è disfagica e ha grossi problemi di reflusso quindi vomita spesso e rischia di soffocare. Ci sono leggi alle quali posso appellarmi per ottenere delle ore di assistenza infermieristica a scuola senza perdere il supporto a domicilio?

Non ci sono leggi specifiche sull’assistenza infermieristica a scuola, ma dovrebbe bastare l’art. 12 c. 2 della L 104/92 che dice che per i bambini con disabilità è “garantita” l’integrazione scolastica e il comma 4, stesso articolo, che dice che “L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”

La norma è chiara: la bambina ha diritto di andare a scuola, infanzia compresa, e se per frequentare le serve l’assistenza infermieristica, le va data.

Ma la bambina continua a passare anche molte ore a casa e non è che quei bisogni vengano di colpo azzerati perché va anche a scuola. È una decisione dettata chiaramente da esigenze di spesa e dall’idea, non detta ma assai diffusa in questi casi, che a casa tanto i genitori imparano le procedure e in qualche modo si arrangiano mentre a scuola se non arriva l’infermiere non lo fa nessuno.

Serve un operatore specializzato?

Gh6

La mia alunna ha una tracheotomia che le causa un’iperproduzione di muco salivare. Né io né l’operatrice socio-sanitaria possiamo usare l’aspiratore, la madre ci ha chiesto di togliere il muco direttamente dal cavo orale. Ora, io non me la sento ma talvolta la ragazzina ha forti difficoltà a deglutire e occorrerebbe intervenire in qualche modo. Si può richiedere la presenza di un operatore specializzato che si occupi di utilizzare l’aspiratore giornalmente

Dovete chiedere che venga risolto il problema coinvolgendo i sanitari nel modo più opportuno affinché la ragazzina possa frequentare la scuola. O viene del personale specializzato o si sostiene la scuola (con formazione, attrezzatura o quello che serve) affinché, se gli specialisti ritengono che sia possibile, gli operatori scolastici possano agire autonomamente e in sicurezza.

Andare avanti in questo modo perché “la madre ci ha chiesto di togliere il muco direttamente dal cavo orale” è inaccettabile. Per voi, ma soprattutto per l’alunna.

Perché nella tabella del PEI non si specificano le ore di assistenza specialistica come per il sostegno?

Bb1

Visto che nella tabella Allegato C1 il fabbisogno delle ore per l’assistenza specialistica non viene indicato, come invece viene fatto per il sostegno passando da una difficoltà lieve 0-6 ore ad una difficoltà molto elevata 19-25 ore, come si determineranno le ore necessarie per l’assistenza specialistica?

L’indicazione delle ore per l’assistenza specialistica c’era nella prima versione di questi allegati ma è stata tolta su richiesta dei rappresentanti dei comuni in attesa dell’intesa Stato Regioni prevista dall’art. 3 c. 4 del DL 66/17 che dovrebbe definire ruoli e competenze professionali di queste figure.

Assistenza specialistica del Comune e scuole paritarie.

Gm7

Il comune può rifiutarsi di fornire il personale di assistenza specialistica alle scuole paritarie dicendo che può farlo solo per le statali?

No. Le scuole paritarie fanno parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di iscrizione e, a parte il diverso rapporto economico, gli alunni che vi sono iscritti hanno gli stessi diritti di quelli statali. Ricordiamo che il comune non fornisce supporto alla scuola privata, ma agli alunni con disabilità che la frequentano, che sono suoi cittadini residenti.