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Può l’insegnante di sostegno dare voti e note a tutti gli alunni di una classe?

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Può un insegnante di sostegno, assegnato ad una classe di scuola secondaria di primo grado nella quale è pure coordinatore, dare note disciplinari, individuali o a tutta la classe, assegnare compiti su diverse materie curricolari, interrogare in discipline diverse dalla propria e poi dare una valutazione?

Troviamo riferimenti normativi nel DPR 122/09 e indicazioni nelle Linee Guida MIUR per l’integrazione, sempre del 2009.

Il DPR 122 sia all’art. 2 che al 4 dice: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». In sostanza: in base al PEI.

Nelle Linee Guida per l’integrazione del 2009 (punto 2.4 La valutazione) troviamo: «Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari». Cosa dovrebbero farsene di un registro con i nomi di tutti se non per annotare le proprie valutazioni sugli apprendimenti?

In entrambi i documenti si usa il verbo “partecipano”: significa che contribuiscono, che collaborano nella valutazione. Secondo la nostra opinione si possono sostituire nella valutazione al docente della disciplina solo se esplicitamente concordato. Anche le eventuali valutazioni sul registro, di cui parlano le Linee Guida, dovranno essere poi confrontate e integrate con quelle dell’insegnante della materia, prima di diventare effettivamente “valutazione”.

Essendo contitolare della classe, se lo ritiene opportuno può certamente dare note disciplinari, al singolo o alla classe, come tutti gli altri insegnanti.

Alunno con BES con un eccessivo numero di assenze

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Uno studente con BES ha superato il monte ore di assenza. Le assenze non sono giustificate da certificati medici ma collegate alle problematiche famigliari che sono alla base del suo PDP. Nonostante le assenze ha voti in tutte le materie, e anche positivi. Può essere ammesso agli scrutini e quindi alla classe successiva ?

Nella scuola secondaria di secondo grado i limiti di assenza sono regolati dal DPR 122/09 art. 14 c. 7.

Nel caso specifico ci sono tutte le condizioni perché l’anno scolastico sia considerato valido perché, anche se le assenze non sono giustificate, esse rientrano in un quadro di personalizzazione attivata dalla scuola e formalizzata in un PDP (“motivate deroghe”). Non è stata inoltre compromessa, nonostante le assenze, la possibilità di valutare gli apprendimenti.

Ricordo nella secondaria di primo grado il riferimento è il DL 62/17 art. 5 mentre per la primaria non ci sono limiti vincolanti di assenza.

L’educatore va coinvolto nella valutazione dell’alunno con disabilità?

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L’educatore va coinvolto nella valutazione dell’alunno con disabilità, o se ne devono occupare solo gli insegnanti, curricolari e di sostegno? Chiedo perché nel nostro caso il bambino è seguito per 14 ore dall’educatore e solo 12 dal sostegno, pertanto mi sembrava scorretto escludere questa figura.

La valutazione degli apprendimenti compete solo agli insegnanti.

Nulla vieta di prevedere delle consultazioni informali con il personale di assistenza, ma devono rimanere tali.

Accompagnare i voti con annotazioni sulla personalizzazione.

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Nella mia scuola (secondaria 1grado) c’è qualche insegnante che sostiene che nel momento dell’assegnazione del voto nelle verifiche scritte agli alunni Dsa e Bes, vorrebbero scrivere anche una voce del tipo: valutato per obiettivi minimi. Io non sono d’accordo con questa scelta, oltre che per motivi di privacy, anche di motivazione, autostima, ecc. Le chiedo quindi: va fatto o no? Ci sono riferimenti normativi in merito che posso portare a sostegno della mia idea?

È scorretto per vari motivi.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;

È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non rappresentano una facilitazione; Se l’alunno con DSA o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe, si è guadagnato la sua sufficienza e prenderà un 6. Un vero “6” e non è giusto sminuire i suoi risultati.

Esplicitare in pagella se un bambino ha PEI o PDP

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Nella mia scuola primaria il DS chiede di esplicitare in pagella se un bambino ha PEI o PDP. Credo ci sia violazione della privacy, ma a quale norma posso fare riferimento?

Confermo: è violazione della privacy. Anche grave.

Neppure nel diploma dell’esame di stato va inserita un’annotazione del genere (DL 62/17 art. 11 c. 15), tanto meno nelle pagelle.

Si può fare solo nel secondo ciclo in caso di disabilità e PEI con programmazione non equipollente.

La scheda di valutazione è un atto amministrativo, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.

Alunni sempre assenti in alcune discipline

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Alcuni alunni con disabilità della nostra scuola (medie) faranno un orario ridotto per potersi recare a terapia. Capita però che alcuni di loro per l’intero anno non saranno presenti in determinate discipline. Come potranno essere valutati in tali materie? Si può, in accordo con il docente di materia, decidere una programmazione da svolgere in altra ora e da valutare comunque, visto che siamo nell’ambito di programmazioni totalmente personalizzate? E se sì va comunque ben esplicitato nel PEI, giusto?

Nel PEI vanno sempre specificati criteri e modalità di valutazione che in questo caso dovranno tener conto della particolare situazione e dell’orario ridotto. Quello che lei ipotizza si può fare.

Orario ridotto e valutazione

Gd6

Bimba quarta primaria paritaria con problemi di salute. Frequenta il tempo pieno ma da due mesi con certificato medico esce da scuola alle 12:30 prima del pranzo. Arte e musica si svolgono nelle ore pomeridiane. Possono le insegnanti dire alla bambina che non hanno elementi per giudicarla? Non dovrebbero attivare altri percorsi? Inoltre queste ore rientrano nel computo delle assenze?

Nella scuola primaria non c’è, come alla secondaria, un limite di assenze tale da compromettere l’ammissione alla classe successiva, quindi questo problema non si pone.

Come è stato deciso questo orario ridotto? È stato definito nel PEI?

Un conto sono le assenze o uscite occasionali, ma viene deciso formalmente che la bambina esce prima tutti i giorni, deve necessariamente essere definita una modalità alternativa di valutazione.

Il docente di sostegno partecipa anche alla fase della valutazione?

Ig6

Il docente di sostegno, per quel che riguarda lo studente con disabilità, può partecipare anche alla fase della valutazione, dopo la fine del colloquio, oppure no?

L’azione di supporto prevista da parte di insegnanti di sostegno e altri esperti esterni riguarda “la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame” (DL 62/17 art. 20 c 3). La valutazione è di competenza della sola commissione.

Mi dicono che mio figlio, spettro autistico non verbale, non può ottenere il diploma di terza media.

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La scuola mi dice che mio figlio non può avere il diploma di terza media. Ha lo spettro dell’autismo e non è verbale usa il linguaggio dei segni e le pecs ovviamente fa un programma differenziato.

Suo figlio ha il diritto di sostenere l’esame e può benissimo ricevere il diploma. Eviti assolutamente di tenerlo a caso quel giorno, anche se glielo chiedono.

La Legge che regola gli esami del primo ciclo è il DL 62/17 che all’art. 11 c. 6 dice: “la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato[..] predispone, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”

Suo figlio sosterrà l’esame utilizzando linguaggio dei segni e PECS, come ha sempre fatto.

Solo ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame può essere rilasciato l’attestato.

Con l’esonero dalle prove INVALSI si ottiene la licenza o l’attestato?

L’ alunno con disabilità che affronta l’esame di terza media con esonero dalle prove INVALSI ottiene la licenza o l’attestato?

L’attestato dei crediti formativi viene rilasciato solo agli alunni con disabilità che non si presentano all’esame. DL 62/17 art. 11 c. 5. Quindi anche per chi non sostiene la prova INVALSI ma si presenta all’esame ci sono solo due possibilità: o prende il diploma o viene respinto.

Davvero non può conseguire il diploma per queste sue problematiche?

Ie6

Mio figlio frequenta la classe quarta di un liceo artistico. Ha la certificazione L. 104 e il sostegno perché ha iniziato a parlare tardi, e quindi gli sono rimasti alcuni problemi nello scrivere. I professori di italiano e sostegno ritengono che il ragazzo possa non essere in grado di sostenere l’anno prossimo l’esame di maturità e prendere il diploma perché ha problemi nello scrivere un tema di italiano, oltre che in inglese. Nelle materie artistiche ha tutti 9 e anche nelle altre ha voti più che sufficienti. La mia domanda è: possibile che ad un ragazzo, che fra l’altro si impegna davvero molto, venga negata la possibilità del diploma per queste sue problematiche?

Tenga duro. Senza l’approvazione di voi genitori la scuola non può passare ad una programmazione non equipollente, ossia ad una che preveda alla fine del percorso un attestato e non il diploma.
Se gli insegnanti ritengono che non sia in grado di sostenere l’esame si prendono la responsabilità di respingerlo e in questo caso (ammesso che si possa respingere un ragazzo che ha 9 nelle materie di indirizzo artistico) ripeterà l’anno.
Di sicuro è molto meglio uscire dalla scuola in 6 anni con il diploma, che in 5 con l’attestato.

Temo che con la differenziata possa essere poco seguito.

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Temo che con la differenziata possa essere poco seguito. Gli hanno detto che non dovrà fare esame e compiti a casa. Come posso vigilare perché invece lavori, e tanto? Siamo in un Alberghiero.

Il rischio che la programmazione differenziata deresponsabilizzi gli insegnanti e riduca eccessivamente le aspettative di apprendimento è reale. Fa bene a porsi il problema su come contrastarlo, cominciando a confutare le notizie false:
– non è vero che non dovrà fare compiti per casa: sono decisioni educative, che rientrano nella personalizzazione. Se i compiti per casa gli sono utili saranno personalizzati, ma continua a farli;
– non è vero che non dovrà sostenere l’esame: farà un esame su prove diverse ma sarà un vero esame, svolto nella stessa maniera degli altri, con la stessa commissione. 
In ogni caso la scuola deve sviluppare le potenzialità dell’alunno, ossia portarlo a raggiungere il massimo degli obiettivi formativi e di apprendimento. 
Il principale strumento di programmazione, sul quale vigilare, è come al solito il PEI.
Nel GLO insista soprattutto affinché le discipline, su cui incontrava meno difficoltà, continuino ad essere svolte interamente, senza nessuna riduzione dei contenuti. Nelle altre: solo riduzioni strettamente indispensabili.

Si può conseguire il diploma con una riduzione d’orario?

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Si può conseguire il diploma alle superiori anche con una modesta riduzione d’orario?

Per mantenere la validità del titolo di studio è necessario che lo studente segua tutte le discipline previste dal piano di studi. 
Se, nonostante la riduzione di orario, egli riesce lo stesso a raggiungere obiettivi sufficienti anche nelle materie coinvolte e può essere valutato adeguatamente, rientriamo nelle eccezioni previste in caso di assenze superiori al 25% del totale. Sono norme valide per tutti, non solo in caso di disabilità.

È possibile conseguire la promozione se le assenze sono giustificate con documentati motivi (che qui ci sono) e se il Consiglio di Classe delibera di avere comunque adeguati elementi di valutazione. Norma di riferimento per la secondaria di 2° grado è il DPR 122/09 art. 14 c. 7.

Cosa succede se la famiglia non accetta la programmazione differenziata?

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Se la famiglia di un alunno con disabilità di scuola secondaria di secondo grado pretende di mantenere la programmazione curriculare semplificata (obiettivi minimi), nonostante il parere contrario del consiglio di classe, cosa succede?

Succede quello che è indicato nelle Linee Guida allegate al DM 182 a pag. 38:

«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. »

 In sostanza l’alunno con disabilità viene valutato in base alla programmazione della classe e se non raggiunge gli obiettivi previsti sarà considerato insufficiente.

Questo non significa necessariamente stesse verifiche e stesse modalità di somministrazione degli altri. Si possono personalizzare i tempi, modificare la modalità di somministrazione delle prove, autorizzare l’uso di strumenti compensativi, dispensare da prestazioni non indispensabili… ma i contenuti da valutare saranno sostanzialmente gli stessi dei compagni.

La programmazione differenziata è irreversibile?

La programmazione differenziata è irreversibile? Si può tornare a quella ordinaria?

No, non è irreversibile.

È possibile cambiare tipo di programmazione: la decisione spetta al Consiglio di Classe se verifica che lo studente ha recuperato ed è in grado di sostenere prove sostanzialmente equipollenti.

«Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo è possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti» Linee Guida allegate al DM 182/20 pag. 38.

Più avanti, a pag. 43, si rafforza il principio della responsabilità del Consiglio di Classe al momento in cui autorizza questo passaggio, segnalando la criticità di procedure in cui «alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell’ultimo anno, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.»

Successivamente le Linee Guida fanno trasparire la necessità di prove integrative che non possono però assumere le caratteristiche di un esame, che non avrebbe senso se destinato a uno studente con disabilità che la scuola ben conosce e su chi sta definendo un percorso di apprendimento individualizzato di cui non può certo limitarsi a valutare dall’esterno i risultati.
«Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato».