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La programmazione differenziata è possibile anche nel primo ciclo?

La programmazione differenziata è prevista solo nel secondo ciclo o si applica anche nel primo (scuola primaria e secondaria di primo grado)?

Si intende per “differenziato” un tipo di percorso che non porta a un vero diploma, applicabile solo nella scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado).

Qualche volta si usa il termine “differenziato” anche nel senso di differente, diverso, senza riferimento alla validità del percorso (fa così ad esempio in alcuni articoli il Dl 62 del 2017) ma è  decisamente meglio, per evitare ogni rischio di confusione, mantenere il significato originario del termine per cui nel primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il percorso è sempre definito in base alle potenzialità dell’alunno, qualsiasi esse siano, e non si parla mai di programmazione differenziata.

* Norme sulla ripetenza degli alunni o studenti con disabilità

Quali norme regolano la ripetenza degli alunni con disabilità? Chi la decide? E’ necessario inserire tutti voti negativi nella scheda di valutazione? 

La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale. Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti. 

Per il Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il riferimento è il DL 62/17  art. 11 c. 3: 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

In sostanza quindi si seguono, senza eccezioni, tutte le nome che valgono per tutti gli alunni, ma la valutazione sarà riferita al PEI.

La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, dall’art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni: eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione), unanimità dei docenti della classe e specifiche motivazioni:

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Per la secondaria di primo grado di applica il comma 2 dell’art. 6:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Anche in questo caso è richiesta l’adeguata motivazione, ma la decisone può essere presa a maggioranza.

Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi.

Nella secondaria di secondo grado si applica per la valutazione intermedia il DPR 122 del 2009 e, per l’ammissione all’esame, il DL 62/17 .

Gli studenti con disabilità vengono valutati in base al loro PEI, con le stesse procedure degli altri. La decisione è quindi sempre assunta dal consiglio di classe a seguito di valutazioni negative degli apprendimenti.

DPR 122/09 art. 9 c. 1:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. [ossia come tutti gli altri]

Per l’ammissione all’esame:

DL 62/17 art. 20 c. 1:
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. [ossia come tutti gli altri]

 

 

La mamma vuole fermare il figlio, già maggiorenne, un altro anno.

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La mamma di un alunno con disabilità frequentante la mia scuola (scuola secondaria di secondo grado) avrebbe intenzione di fermare il figlio, (già maggiorenne, un altro anno, data la mancanza, nel territorio, di strutture adeguate. Su quale base e normativa può avvenire tutto ciò?

Solo il consiglio di classe può decidere la ripetenza, in caso di valutazione gravemente negativa degli apprendimenti al momento dello scrutinio finale. Si segue la stessa procedura che si applica per tutti gli altri studenti: la differenza è che i voti sono riferiti al suo PEI e, particolare non da poco, che se gli obiettivi personalizzati previsti non vengono raggiunti possono essere abbassati anche in corso d’anno.

Assolutamente non si può respingere uno studente con motivazioni del tipo “non ci sono strutture adeguate nel territorio”.

Obiettivi raggiunti, ma l’alunna ha bisogno di più tempo.

Id2

In accordo con la famiglia e i Servizi, vorremmo tenere un anno in più alla Scuola Secondaria 1° un’alunna con disabilità. L’ambiente che è stato creato per questa bimba è stato capace di accompagnarne la crescita più che adeguatamente, con evidenti progressi; ci serve solo più tempo per prepararla alla Scuola Secondaria 2°, tempo che le consentirebbe di raggiungere maggiori capacità di comunicazione con il tablet sul quale è stato caricato un apposito programma di CAA. Per costruire relazioni con i nuovi compagni. Per maturare maggiore consapevolezza di sé. Non ritengo giusto alzare gli obiettivi del PEI in modo che non siano raggiungibili nei tempi previsti solo per dare più tempo alla bambina. Si può far ripetere l’anno in base alle reali motivazioni e nello stesso tempo rispettando la normativa?

La normativa in vigore non consente di trattenere un alunno con disabilità nella stessa classe in base a motivazioni di questo tipo.

L’art. 11 c. 3 del DL 62/17, dedicato alla valutazione degli alunni con disabilità del primo ciclo di istruzione, dice: “L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.”

Ossia: le norme da seguire sono le stesse degli altri alunni e la non ammissione può essere determinata esclusivamente dal mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti, solo che in questo caso la valutazione deve fare riferimento al PEI, non agli obiettivi generali.

Sempre nel DL 62 art. 6 comma 2, riferito a tutti gli alunni (compresi quindi quelli con disabilità), si dice: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Altre strade per far ripetere l’anno a un alunno, con o senza disabilità, non esistono.

Valutare un alunno gravissimo alle superiori

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Come valutare un alunno gravissimo alle superiori?

Nella scuola secondaria la valutazione di tutti gli alunni va espressa in decimi. Anche per quelli con disabilità per i quali cambiano i contenuti della valutazione, nonché le modalità e i criteri, ma non il modo con cui si manifesta l’esito che deve essere necessariamente un voto. Lo dice chiaramente per il 2° ciclo il DPR 122/09 art. 9 comma 1 (per il 1° ciclo vale il DL 62/17 art. 11 c. 1, sostanzialmente identico): 

«1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.»

Quindi, a parte il riferimento al PEI, per tutti gli altri aspetti formali della valutazione, voto compreso, si applicano gli stessi articoli di legge validi per gli altri studenti. 

Bisogna ovviamente dare un senso al voto disciplinare espresso in decimi, ossia personalizzare il valore che gli viene dato. Come assegnare un voto in italiano a un ragazzo che non ha mai detto una parola? Questi aspetti vanno definiti nel PEI precisando contenuti ed obiettivi di ciascuna disciplina e prevedendo ad esempio che rientrano in “italiano” i voti riferiti alla comunicazione in generale. Se per alcune discipline risulta impossibile, o comunque non ragionevole, trovare obiettivi in qualche modo riconducibili, lo si specifica nel PEI formalizzando l’esonero per lo studente, che quindi non sarà valutato in quelle materie. Pensiamo ad esempio alle lingue straniere in assenza di linguaggio, a discipline tecniche specifiche o di elevata astrazione…

Si veda al riguardo anche ol nuovo modello di PEI (DM 182/20).

Con programmazione differenziata si possono avere insufficienze in pagella?

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Un alunno con programmazione differenziata può riportare insufficienze in pagella?

Anche in caso di programmazione differenziata ci sono degli obiettivi da raggiungere, seri e verificabili. L’insufficienza è un evento raro perché gli obiettivi in questo caso sono tarati sulle potenzialità dello studente e modificabili in caso di insuccesso. Ma raro non significa impossibile.
La valutazione deve essere una “vera” valutazione e come tale deve necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Altrimenti significherebbe che si fa finta di valutare e questo assolutamente non serve allo studente.

Programmazione per obiettivi minimi e DSA.

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È possibile optare per una “programmazione per obiettivi minimi” anche per alunni con DSA? E si potrà fare anche all’Esame di Stato?

Non esiste la “programmazione per obiettivi minimi”. 
Gli obiettivi minimi rientrano tra i criteri di valutazione, eventualmente in certi casi personalizzabili, ed indicano la prestazione minima attesa affinché un obiettivo (o l’insieme degli obiettivi) sia considerato raggiunto.
“Programmazione per obiettivi minimi” dovrebbe significare che vengono proposti e insegnati solo i contenuti ritenuti essenziali per la sufficienza: non è ovviamente così perché l’alunno con DSA è in una classe e fruisce dello stesso insegnamento dei compagni.
Questi studenti sostengono le stesse prove d’esame degli altri, a parte eventualmente le lingue straniere. Può cambiare la modalità di somministrazione (tempi aggiuntivi e uso di strumenti compensativi) ed entro certi limiti è possibile personalizzare i criteri di valutazione, ad esempio assegnando maggior peso ai contenuti e meno alla forma.

Sostenere prove diversificate anche senza PDP.

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Può un alunno, Scuola Secondaria di 1° grado, senza alcun PDP o diagnosi per BES, ma con evidenti difficoltà in alcune materie, sostenere prove semplificate o comunque diversificate?

La valutazione ha una funzione formativa e il suo scopo è quello di promuovere l’apprendimento, non solo di misurarlo.

Se questo alunno ha delle difficoltà e non è in grado di seguire la programmazione della classe, suppongo che gli insegnanti stiano lavorando su obiettivi inferiori, con strategie adeguate, cercando di portarlo al livello degli altri prima possibile e per quanto possibile.

Nel frattempo valuteranno se ha imparato quello che loro gli stanno insegnando, non certo quello che dovrebbe già sapere. Se l’insegnamento è stato personalizzato, per forza lo deve essere anche la valutazione.

Si insegna quello che può essere imparato, e poi si valuta quello che si è insegnato.

È una regola dell’apprendimento e vale anche se non ci sono diagnosi o PDP.

Gli alunni con certificazione DSA possono essere valutati con un’insufficienza?

Ia3

Gli alunni con certificazione DSA possono essere valutati con un’insufficienza (quindi obiettivi non raggiunti) nonostante l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi?

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono una concessione e non possono garantire la sufficienza. Sono interventi che vengono introdotti per rispettare il principio dell’equità nei confronti di tutti gli alunni. Resta inteso che se l’alunno, nonostante tutto, non raggiunge gli obiettivi fissati riceverà l’insufficienza, come tutti i suoi compagni.

Che ruolo ha l’insegnante di sostegno nella valutazione dell’alunno con disabilità?

Ia2

Che ruolo ha l’insegnante di sostegno nella rispetto alla valutazione dell’alunno disabile nelle verifiche. Chi decide il voto?

La responsabilità della valutazione disciplinare è del docente curricolare, e questo vale per tutti gli alunni. In caso di disabilità tutte le procedure di valutazione possono essere personalizzate: modalità di verifica, preparazione delle prove e loro somministrazione, definizione dei criteri di valutazione nonché ovviamente (ma è solo l’ultima fase di un percorso) correzione e valutazione. È molto probabile che l’insegnante di sostegno abbia un ruolo, più o meno rilevante, in alcuni o in tutti questi momenti del processo, ma non si può definire a priori quale sia, essendo troppe e troppo varie le possibili situazioni, personali e di contesto.

La soluzione migliore è sempre quella di concordare tutto prima, in particolare di definire assieme i criteri: una volta decisa la verifica da proporre, personalizzata o uguale a quella degli altri, cosa deve produrre l’alunno per dire che la prestazione è sufficiente (sei)? E per gli altri voti? Definendo chiaramente assieme una griglia di questo tipo, i successivi rischi di conflitti o discussioni saranno molto ridimensionati.

Copie delle verifiche.

Gi5

Si possono chiedere copie delle verifiche? È vero che è discrezione degli insegnanti consentirne la visione ai genitori?

La scuola non è obbligata a consegnare regolarmente a tutti genitori, per presa visione, le verifiche corrette e valutate, ma questo non significa che i genitori che vogliono vederle non lo possano fare: le verifiche scolastiche sono anch’esse atti amministrativi, soggette ai principi di trasparenza, e a fronte di una richiesta le copie devono essere fornite. 

Se proprio serve si fa richiesta formale di accesso agli atti in segreteria ma si spera che la scuola abbia il buon senso di seguire modalità informali, con richiesta semplice anche a voce, come raccomandato dalla normativa.

In caso di Disabilità o DSA è opportuno, qualora si presentino resistenze di questo tipo, inserire espressamente la possibilità di visionare le verifiche nel PE I o PDP, tra le modalità di collaborazione scuola-famiglia.