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Studente con discalculia ed Esame di Stato

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Un alunno con DSA, che ha come unica diagnosi discalculia, può usufruire all’esame di Stato del 2° ciclo di strumenti compensativi e prove speciali anche per i compiti di italiano e inglese?

Precisiamo intanto che agli esami di stato il candidato con DSA può usare strumenti compensativi ma non sono previste prove speciali. A meno che non intenda come tali l’adattamento dei testi necessario per poterli usare, ad esempio trasformare in digitale le prove per poter usare la sintesi vocale.
Gli strumenti compensativi ammessi sono quelli previsti nel PDP (v. OM annuale sugli esami) e non dipendono dalla diagnosi ma dalla convenienza del loro uso. È bene tenere presente quello che dicono le Linee Guida sui DSA del 2011 sugli strumenti compensativi: «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo». Non vanno intesi pertanto come un’agevolazione ma come un atto di equità.
Non è la commissione che sceglie gli strumenti compensativi da usare all’esame ma, precedentemente, il Consiglio di Classe attraverso il PDP. La commissione può però rifiutarli nel caso non rispondano ai requisiti di legge, in particolare se ritiene rappresentino una facilitazione impropria.

Ricordiamo infine che la diagnosi di DSA non si può mai limitare alla formulazione sintetica (dislessia, discalculia ecc.) ma va espressa sempre in modo funzionale (v. Accordo Stato Regioni sulle certificazioni DSA del 2012). È sbagliato associare in modo rigido gli strumenti compensativi ai vari disturbi (ad esempio: per la dislessia c’è la sintesi vocale, per la discalculia la calcolatrice…) perché l’accostamento può essere solo funzionale: quello strumento, con quell’alunno, è efficace o non è efficace. Funziona o non funziona. Compensa o non compensa. E se veramente compensa nessuno può impedirne l’uso.

È possibile usare la calcolatrice senza essere discalculico?

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È corretto negare lo strumento della calcolatrice ad un alunno con certificazione F81.0 (disturbo specifico della lettura) perché non è discalculico, anche se nella diagnosi viene espressamente evidenziato che nello svolgere le operazioni richiede l’uso di tavole pitagoriche e che ha difficoltà nel recupero dei risultati delle tabelline?

Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo senza facilitare il compito dal punto di vista cognitivo ” (Linee Guida DSA MIUR 2011). Vanno considerati un atto di equità che ha lo scopo di compensare (ossia di “bilanciare”) un disturbo. Come per tutti gli “strumenti”, principale criterio di scelta e valutazione è l’efficacia: se funzionano, ed effettivamente sollevano l’alunno, non ha senso togliere questa opportunità.

Non ha senso neppure collegare rigidamente gli strumenti compensativi ai vari disturbi: ai dislessici solo strumenti per leggere, ai disgrafici per scrivere, ai discalculici per calcolare… ma i criteri devono essere globali e funzionali. Un alunno dislessico ad esempio può compensare con la calcolatrice il fatto che la lettura delle consegne richiede a lui più tempo, e quindi eseguire così i calcoli più velocemente. In ogni caso si considera solo l’efficacia: se funzionano (e sono veramente strumenti compensativi, non facilitazioni o dispensa) non si possono vietare.

Niente PDP perché la certificazione è privata.

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Nella nostra scuola c’è un bambino con certificazione privata di DSA ma gli insegnanti non vogliono fargli il PDP. Nella nostra regione queste diagnosi vengono fatte dalle Asl o da centri convenzionati e pertanto, a loro avviso, come scuola non sono tenuti a considerarlo DSA. Sapevo che una diagnosi di DSA, privata o pubblica che sia, impone sempre un PDP. Dov’è la verità?

Il PDP è obbligatorio per gli alunni con DSA certificati in base alla L. 170/10 e successive norme regionali. In alcune regioni la diagnosi rilasciata da privati non è sufficiente per attivare la L. 170, in altre è accettata ugualmente.

Se nella vostra regione è richiesta la certificazione pubblica, questo alunno non è formalmente considerato DSA per la scuola, e quindi il PDP non è obbligatorio. Questo però non significa che non vada lo stesso tutelato con adeguati interventi di personalizzazione: se si decide di non redigere un PDP si specifica in altro modo, anche informale, cosa si intende fare, ricordando che in ogni caso la scuola è tenuta a perseguire per tutti il successo formativo.

* Cos’è il PDP e quali norme lo regolano?

Cos’è il PDP? Quali norme lo regolano? Chi lo deve redigere? Entro quale tempi? Che ruolo hanno i genitori? 

Il PDP, Piano Didattico Personalizzato, è il documento con cui la scuola definisce gli interventi  didattici personalizzati previsti per un alunno con DSA o altre esigenze educative particolari.

Norme e procedure sono diverse rispetto a queste due situazioni.

PDP per alunni con DSA certificati (L. 170)
In caso di DSA L. 170/10 è obbligatorio e, in base alle Linee Guida sui DSA del 2011,  va redatto ogni anno dagli insegnanti (team docenti o Consiglio di classe) al massimo entro il primo trimestre, meglio prima ovviamente. I genitori vanno coinvolti perché in base alle Linee Guida deve esserci un “raccordo”, ossia un momento di scambio di informazioni, con loro. Le modalità di redazione e confronto (scelta del modello, eventuale organizzazione di un incontro, coinvolgimento degli specialisti…) sono decise dalla scuola.
E’ opportuno venga firmato dai genitori ma la loro firma non è indispensabile perché essi  hanno già autorizzato la scuola a attivare una personalizzazione formale quando hanno  consegnando a scuola la certificazione di DSA chiedendo l’applicazione della L. 170.
E’ fondamentale prevedere successivamente rigorosi momenti di monitoraggio per verificare se effettivamente gli interventi progettati stanno producendo i risultai previsti.

PDP per altri alunni, non  tutelati formalmente dalla L. 170
Il PDP può essere redatto anche per altri alunni: parliamo in particolare di DSA non formalmente certificati o di altre tipologie di disturbi non riconducibili all’apprendimento e non specifici.
In questi casi la scuola è obbligata a intervenire per superare il problema ma può scegliere quale strumento di progettazione adottare: redigere un PDP, oppure definire gli interventi  specifici utilizzando sistemi meno formali ma anche puntare su una personalizzazione diffusa e informale, destinata a tutta la classe.
Anche in questo caso è la scuola che decide strumenti e modalità. 
Se si pensa di redigere un PDP bisogna necessariamente acquisire il consenso dei genitori  perché in questo caso non abbiamo la consegna della diagnosi alla scuola finalizzata alle tutele previste per Legge, come nel caso dei DSA con L. 170. La necessità della firma dei genitori è indicata nella C.M. 8 del 6/3/2013 che, assieme alla Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e alla nota n. 2563 del 22/11/13 rappresentano i riferimenti normativi principali del 2013.
Da considerare anche le più recenti note ministeriali n. 1143 del 2018 e n. 562 del 2019.

Esonero dall’insegnamento della lingua straniera per gli alunni con DSA.

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È possibile per gli alunni con DSA l’esonero dall’insegnamento della lingua straniera con il conseguimento del diploma dal valore legale e non, come negli anni precedenti, del solo attestato di frequenza? Come è possibile, inoltre, predisporre “prove differenziate con valore equivalente” se l’alunno è stato esonerato da quell’insegnamento?

Sì, questa è una novità introdotta nel 2017 dal DL 62 sulla valutazione.
La L. 170 del 2010 diceva che era possibile l’esonero alle lingue straniere per i DSA senza però specificare quali conseguenze questo avrebbe avuto. Il successivo DM 5669/2011 ha stabilito che l’esonero avrebbe portato sempre all’attestato, sia nel primo che nel secondo ciclo, ma il DL 62/17 ha stravolto questa impostazione: solo alla sec. di 2° grado resta l’attestato, all’esame di 1° grado si consegue un diploma valido.
Quando il DL parla di “prove differenziate con valore equivalente” si riferisce a tutto l’esame, non alla prova di lingua straniera. Le prove d’esame sono “differenziate” perché non si sosterrà quella di lingua straniera (o una parte se l’esonero riguarda solo una delle due lingue e non entrambe). Da notare anche l’innovazione lessicale per cui, diversamente da come eravamo abituati, “differenziato” significa ore semplicemente “differente” ma, in questo caso, comunque valido per il titolo.

Programmazione per obiettivi minimi e DSA.

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È possibile optare per una “programmazione per obiettivi minimi” anche per alunni con DSA? E si potrà fare anche all’Esame di Stato?

Non esiste la “programmazione per obiettivi minimi”. 
Gli obiettivi minimi rientrano tra i criteri di valutazione, eventualmente in certi casi personalizzabili, ed indicano la prestazione minima attesa affinché un obiettivo (o l’insieme degli obiettivi) sia considerato raggiunto.
“Programmazione per obiettivi minimi” dovrebbe significare che vengono proposti e insegnati solo i contenuti ritenuti essenziali per la sufficienza: non è ovviamente così perché l’alunno con DSA è in una classe e fruisce dello stesso insegnamento dei compagni.
Questi studenti sostengono le stesse prove d’esame degli altri, a parte eventualmente le lingue straniere. Può cambiare la modalità di somministrazione (tempi aggiuntivi e uso di strumenti compensativi) ed entro certi limiti è possibile personalizzare i criteri di valutazione, ad esempio assegnando maggior peso ai contenuti e meno alla forma.

Gli alunni con certificazione DSA possono essere valutati con un’insufficienza?

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Gli alunni con certificazione DSA possono essere valutati con un’insufficienza (quindi obiettivi non raggiunti) nonostante l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi?

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono una concessione e non possono garantire la sufficienza. Sono interventi che vengono introdotti per rispettare il principio dell’equità nei confronti di tutti gli alunni. Resta inteso che se l’alunno, nonostante tutto, non raggiunge gli obiettivi fissati riceverà l’insufficienza, come tutti i suoi compagni.

Disturbo aspecifico dell’apprendimento.

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Volevo sapere se un bambino che riporti la seguente diagnosi debba beneficiare delle disposizioni della legge 170 del 2010: disturbo aspecifico dell’apprendimento di grado moderato (F81. 9) in soggetto con funzionamento cognitivo limite (F80) e deficit dell’attenzione e dell’attività con maggiore componente attentiva (F90. 0).

La L. 170/10 riconosce solo i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Con una diagnosi di questo tipo viene detto chiaramente che disturbi specifici non ce ne sono e quindi non si può applicare la legge sui DSA.

Ma questo non significa che il bambino non vada tutelato, e la scuola dovrà decidere come.

Fino al momento dell’Esame di Stato (visto che parla di “bambino” penso sia ancora lontano) la scuola può applicare per questo alunno tutte le personalizzazioni previste dalla L. 170 per i DSA.

* Chi può certificare i DSA?

Chi può certificare i DSA? Sono valide per la scuola anche le diagnosi rilasciate da uno specialista privato? Il PDP va fatto ugualmente?

La  Legge 170/10 , all’art. 3 c. 1 ha stabilito che certificare i DSA sia compito delle aziende del Servizio sanitario nazionale e che i privati, singoli o come strutture, possono farlo solo se accreditati: 

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Non tutte le regioni sono poi effettivamente intervenute con propri provvedimenti legislativi in merito, per cui la situazione oggi è molto disomogenea: in alcune regioni sono valide per la scuola solo le certificazioni rilasciate da ASL o soggetti accreditati, in altre valgono disposizioni diverse.

Ma ricordo che il PDP può essere redatto dalla scuola anche in base a certificazioni non ufficiali. Formalmente l’alunno non sarà considerato DSA in base alla Legge 170/10 ma, a parte le possibilità di dispensa o esonero dalla lingua straniera, differenze reali nell’applicazione del PDP si riscontreranno solo al momento degli esami di stato e nelle prove invalsi.

La differenza principale è che se si applica la legge 170 la scuola “deve” approvare il PDP, negli altri casi deve intervenire ma può farlo come crede più opportuno.